IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  62  e 63 del regio decreto 19 luglio 1906, n.
466;
  Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, modificato
dalla legge 23 dicembre 1957, n. 1252;
  Visto il regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1520;
  Visto il regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364;
  Vista la legge 31 gennaio 1953, n. 44;
  Visto  l'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 4;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n.
225;
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  aggiornare la normativa di cui al
regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, concernente il regolamento per
l'esercizio professionale delle ostetriche;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  sanita' di concerto con il
Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'ostetrica  ha  il  compito  specifico dell'assistenza alla donna,
durante   la   gestazione,   il   parto  e  il  puerperio  normale  e
dell'assistenza al neonato; inoltre svolge compiti di vigilanza della
madre  e  del  bambino,  nel  quadro  della  difesa  sanitaria  della
famiglia.